(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige, n. 44 del 2 novembre 2004)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al capo II della legge provinciale
21 gennaio  1987,  n.  4,  e  successive modifiche, si applicano alle
opere  abusive che risultino ultimate in zone edificabili e nel verde
agricolo  entro  il  31 marzo  2003,  consistenti  in  ampliamenti di
edifici. La sanatoria e' ammessa entro il limite massimo di 200 metri
cubi  per  ogni  richiedente nonche', per gli ampliamenti riguardanti
parti  comuni della costruzione, nella misura non superiore al 20 per
cento  della  volumetria  della  costruzione  originaria  ed entro il
limite massimo di 500 metri cubi riferiti all'edificio.
    2. Dalla sanatoria sono escluse le nuove costruzioni.
    3. Entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente
e'   sanabile   il  cambiamento  della  destinazione  d'uso  di  vani
esistenti.  Anche per i cambiamenti di destinazione d'uso effettuati,
anche  senza  interventi  edilizi, prima dell'entrata in vigore della
legge  provinciale 23 giugno 1992, n. 21, la sanatoria e' ammissibile
solo  mediante  concessione  edilizia  in  sanatoria  ai  sensi della
presente legge.
    4.   Possono  comunque  conseguire  la  concessione  edilizia  in
sanatoria le opere ultimate prima del 24 ottobre 1973 data di entrata
in  vigore  della  legge  provinciale  20 settembre  1973,  n. 38. Le
possibilita'  di  ampliamento  e cambiamento di destinazione d'uso di
cui  all'Art.  107  della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive  modifiche, non si applicano alle opere di cui al presente
comma.